Serie A, le decisioni del giudice sportivo

21.08.2018 16:43 di  Ivan Lentini   vedi letture
Fonte: legaseriea.com
Adam Nagy
Adam Nagy

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 agosto 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'interno dell'area di rigore, due bottigliette di plastica semi-piene; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, fatto esplodere nel proprio settore due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

Squalificato per una giornata effettiva di gara:

NAGY Adam (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.