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Palermo, il comunicato della FIGC

29.05.2019 21:15 di  Francesco Paolo Palazzo   vedi letture
Fonte: Figc.it
Palermo, il comunicato ufficiale della FIGC
TuttoPalermo.net

È arrivato anche il comunicato ufficiale della FIGC che ribadisce quanto già detto dalla nostra redazione, con il Palermo che salva la categoria con 20 punti di penalizzazione, ecco quanto pubblicato dalla federazione:

"Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella
riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 2019, ha
adottato le seguenti decisioni:
COLLEGIO 
Prof. P. Cirillo – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio
Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19
INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4,
COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19
GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com.
Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
2. RICORSO DEL SIG. GIAMMARVA GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA
SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E
8 C.G.S., NONCHÉ ART. 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA
12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
3. RICORSO DEL SIG. MOROSI ANASTASIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER
ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL
DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA
DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA
DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA
12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019).

La C.F.A., preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi come sopra proposti
dalla società US Città di Palermo SpA, dal sig. Giammarva Giovanni, dal Sig. Morosi Anastasio, dal sig.
Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto così dispone:
- dichiara inammissibili gli interventi proposti da Benevento Calcio Srl, Lega Nazionale
Professionisti Serie B, US Salernitana 1919 Srl e Sporting Network Srl;
- in parziale accoglimento del ricorso come proposto dalla US Città di Palermo SpA ed in parziale
riforma della decisione impugnata, così ridetermina la misura sanzionatoria alla stessa inflitta:
punti 20 (venti) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva
2018/19; ammenda di € 500.000,00 (cinquecentomila);
- in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Giammarva Giovanni ed in parziale
riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 1 (uno) di
inibizione;
- in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Morosi Anastasio ed in parziale
riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 3 (tre) di
inibizione;
- in parziale accoglimento del ricorso in appello come proposto dal Procuratore Federale e dal
Procuratore Federale Aggiunto e in parziale riforma della decisione impugnata, rilevata
l’insussistenza della inammissibilità del deferimento dichiarata nei confronti del sig. Zamparini
Maurizio, visto l’articolo 37, comma 4 C.G.S., restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale –
Sezione Disciplinare.
Dispone la restituzione delle tasse reclamo".