Tredicesima mensilità, dalla normativa al calcolo pratico: una spiegazione chiara
La tredicesima mensilità, nota anche come gratifica natalizia, è una voce retributiva aggiuntiva che i lavoratori dipendenti percepiscono a dicembre. È considerata retribuzione differita, cioè una quota maturata progressivamente durante l’anno ma pagata in un’unica soluzione.
Dalle origini alla normativa attuale
In origine la tredicesima era una somma corrisposta spontaneamente dai datori di lavoro. Nel 1937 divenne obbligatoria per gli operai dell’industria e, successivamente, nel 1946 venne estesa a tutti i lavoratori grazie a un accordo intersindacale.
Il riconoscimento definitivo è poi arrivato con il D.P.R. 1070/1960, che ne ha sancito l’obbligatorietà all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
Le regole specifiche, che variano da contratto a contratto, possono essere consultate tramite l’Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi.
A chi spetta la tredicesima
Il diritto alla tredicesima mensilità riguarda la quasi totalità dei lavoratori subordinati:
dipendenti pubblici e privati;
full-time e part-time;
lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
apprendisti;
lavoratori domestici (colf, badanti, conviventi e non).
La percepiscono inoltre anche i pensionati, ai quali viene pagata dall’INPS con la pensione di dicembre.
I tirocinanti, invece, non hanno diritto alla tredicesima perché il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
Elementi utili al calcolo della tredicesima
La tredicesima si calcola considerando esclusivamente le componenti fisse e ricorrenti della retribuzione:
paga base;
contingenza;
scatti di anzianità;
superminimi;
indennità contrattuali stabili.
Non vengono invece inclusi gli elementi variabili, come:
straordinari;
maggiorazioni per lavoro festivo o notturno;
ferie o permessi non goduti;
rimborsi spese;
indennità di trasferta.
Se il lavoratore percepisce compensi legati alla produttività (cottimi, provvigioni, premi), questi rientrano nel calcolo tramite la media degli importi percepiti.
Calcolo della tredicesima mensilità
La maturazione avviene per dodicesimi: ogni mese lavorato corrisponde a un rateo di 1/12 della retribuzione mensile lorda.
Esempio
Retribuzione lorda mensile: € 1.500
Anno completo (12 mesi) → 1.500 €
Anno incompleto (es. assunzione 1° agosto)
→ 5 ratei → (1.500 ÷ 12) × 5 = 625 €
Regola dei 15 giorni
Un mese si considera maturato se il lavoratore risulta in forza per almeno 15 giorni.
Sotto questa soglia, non si matura il rateo relativo.
Situazioni particolari
Part-time
Il calcolo resta lo stesso, ma la base retributiva è ridotta in proporzione alle ore lavorate.
Esempio: part-time al 50% → 1.500 € × 50% = 750 € come riferimento per il calcolo.
Operai domestici
La tredicesima è pari alla retribuzione lorda mensile più l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (per i conviventi), secondo i valori definiti dal CCNL.
Assenze e maturazione dei ratei
Le assenze possono incidere:
Maturano il rateo
ferie e festività;
permessi retribuiti;
maternità obbligatoria;
malattia e infortunio entro il periodo di comporto.
Non maturano il rateo
aspettative non retribuite;
scioperi;
assenze ingiustificate;
congedo parentale per i periodi non indennizzati.
Come si calcola la tredicesima netta
La tredicesima è soggetta a contributi e IRPEF, ma non beneficia delle detrazioni per lavoro dipendente o familiari, motivo per cui il netto può essere inferiore rispetto a un normale stipendio.
Esempio su una tredicesima lorda di € 1.500:
contributi (9,19%): 137,85 €
imponibile IRPEF: 1.362,15 €
IRPEF (23%): 313,29 €
netto percepito: 1.048,85 €
Le addizionali regionali e comunali non si applicano alla tredicesima.
Tempi di pagamento
Pur non essendoci una data fissata per legge, la prassi è la seguente:
Pubblico impiego: intorno al 15 dicembre
Settore privato: entro Natale o comunque entro fine dicembre
Pensionati: INPS il 1° giorno bancabile di dicembre
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima maturata viene liquidata nelle competenze di fine rapporto.
Il Bonus Natale per i pensionati
Accanto alla tredicesima, alcuni pensionati ricevono anche un importo aggiuntivo di 154,94 €, noto come Bonus Natale.
Viene riconosciuto automaticamente dall’INPS ai titolari di pensioni previdenziali che non superano specifici limiti di:
pensione annua;
reddito complessivo IRPEF.
Sono esclusi i trattamenti assistenziali, come assegno sociale e pensioni di invalidità civile.
Il bonus da 100 euro previsto nel 2024 per i dipendenti con figli non è stato rinnovato per il 2025.



