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TUTTOPALERMO.NET - Avv. Cusimano: "Ferrero attualmente non può acquisire il Palermo perché si pone un profilo di incompatibilità..."

03.01.2021 13:40 di Rosario Carraffa   vedi letture
Massimo Ferrero
TuttoPalermo.net
Massimo Ferrero
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anna Cusimano, Avvocato del Foro di Palermo, Vice Presidente Tribunale Federale FISE, Giudice Corte d'Appello Federale FIPSAS e Direttore Esecutivo Olympialex Review, è stata intervistata in esclusiva da TuttoPalermo.net, per parlare del perché attualmente Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria, non potrebbe acquisire il Palermo Football Club come socio di maggioranza.

In questi ultimi giorni si è parlato del ritorno di interesse di Massimo Ferrero per il Palermo, dopo le dimissioni di Tony Di Piazza, ma secondo quanto stabilito al punto 3 lettera b dei requisiti di onorabilità, chi vuole acquistare una società calcistica professionistica deve tra le altre cose dichiarare di non detenere partecipazioni che determinano in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in più società appartenenti alla sfera professionistica secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 7 e ss dello Statuto FIGC, quindi per prima cosa dovrebbe cedere la Sampdoria?

"In attesa della decisione del TAR Sicilia – sede di Palermo, adito per l’annullamento del bando di assegnazione del Palermo Calcio (sentenza che, comunque, non sarebbe definitiva e, verosimilmente, in caso di accoglimento del ricorso riaprirebbe il bando piuttosto che procedere a nuova assegnazione della società), Massimo Ferrero ha mostrato interesse all’acquisizione della società calcistica Palermo F.C., attualmente militante nel campionato di Serie C, dopo l’uscita di scena dell’imprenditore italo americano Tony Di Piazza. Come noto Massimo Ferrero è attualmente proprietario, presidente, e amministratore della U.C. Sampdoria. Si pone, pertanto, un profilo di incompatibilità con la paventata acquisizione, atteso che, a norma del novellato punto 3, lett. B) del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico della FIGC – come integrato dal Comunicato Ufficiale n. 25/A del 12 luglio 2019 e approvato dal C.U. 112/A del 7 novembre 2019 – tra i 'Requisiti di onorabilità', i soggetti interessati alle acquisizioni di quote e/o azioni societarie del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche, o all’assunzione di una posizione tale da assicurarne il controllo, devono dichiarare 'di non detenere partecipazioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in più società appartenenti alla sfera professionistica secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 7 e ss dello Statuto FIGC'. Stabilisce, a sua volta, l’art. 7, ai commi 7 e 8 dello Statuto della FIGC, che 'Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto'".

Non ci possono essere neanche amministratori o dirigenti che gestiscano altre società professionistiche, però si potrebbe valutare un'ingresso come socio di minoranza?

"Si, ad oggi 'nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato'. Non sembrano, allo stato della normativa e della giurisprudenza, profilarsi spiragli che consentano ad un unico soggetto giuridico (né a soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che costituiscono la nuova società e che intendano acquisire la suddetta partecipazione) il controllo di più società militanti nei campionati professionistici. Potrebbe infatti, piuttosto, ipotizzarsi la possibilità di acquisire una partecipazione di minoranza. Infatti, la dichiarazione di cui ai requisiti di onorabilità, secondo la quale l’Acquirente non può 'detenere partecipazioni che determinino (in capo allo stesso, n.d.a.) controlli diretti o indiretti in più società appartenenti alla sfera professionistica' sembrerebbe lasciare spazio alla possibilità di acquisire una partecipazione di minoranza, che non consenta un controllo sulla società calcistica. Alla stessa conclusione rimanderebbe l’art. 7 dello Statuto FIGC, richiamato nella stessa norma, che statuisce l’inammissibilità di 'partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo'".

Sembra difficile che Ferrero vorrebbe entrare come socio di minoranza, ma alle condizioni attuali potrebbe essere l'unica soluzione, se non vende prima la Sampdoria?

"La lettura della norma nel senso appena profilato è l’unica che appare coerente con punto 3, lett. B) del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico della FIGC, nel quale, come sopra rilevato, ciò che si intende evitare è il controllo su più società calcistiche appartenenti alla sfera professionistica".

Norma cambiata da poco, precisamente dal 5 novembre 2019, mentre prima si potevano avere due società, purché in Serie diverse?

"A mente dell'articolo 16-bis delle NOIF (Norme Organizzative Inverne Federali, il controllo di cui sopra non è consentito con riferimento a squadre militanti nella stessa divisione, mentre si possono avere partecipazioni in più società militanti in categoria diverse. Disposizione oggi superata dal richiamato art. 7 dello Statuto della FIGC, norma di rango superiore".